mercoledì 6 aprile 2011

Abrogazione Equipollenza Scienze Motorie - Fisioterapia art. 1 septies

Il 14 Maggio 2010 è stato abrogato definitivamente l'art. 1 septies.
Ovviamente abrogando l'equipollenza per noi scienze Motorie non è cambiato nulla, nè sul piano legislativo nè sul piano lavorativo.
Ovviamente i Fisioterapisti continueranno a spadroneggiare nei campi che dovrebbero essere dei SM, i Corsisti del CONI o di chissà quali altri corsetti per personal trainer ecc... continueranno a prevalere sugli ambiti destinati ai SM, mentre i laureati in SM dovranno accontentarsi di aspettare che qualcuno si svegli e decida di delineare e tutelare la professione.
Chi avrà la possibilità economica (perchè l'università statale costa) potrà affrontre nuovamente i test d'ingresso universitari e provare ad entrare a Fisioterapia, confrontandosi con neodiplomati agguerriti, studiare altri 3 anni ed entrare nel mondo del lavoro (forse) all'età della pensione.

Intanto noi SM continuiamo a pagare tessere per entrare in varie associazioni che dovrebbero rappresentarci, ma che in realtà non fanno niente. Questa è l'Italia. 
Noi continueremo (chi di noi ha avuto la fortuna) a lavorare cercando di non invadere gli ambiti altrui, pensando che pure un'estetista, senza conoscere minimamente l'anatomia, la fisiologia o il corpo umano in generale, può praticare un massaggio senza incorrere in nessuna denuncia penale!


SEDE LEGISLATIVA – Fonte: www.camera.it
Mercoledì 19 maggio 2010. – Presidenza del presidente Valentina APREA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Guido Viceconte.
La seduta comincia alle 14.20.
Abrogazione dell’articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.
C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.
(Discussione e approvazione).
La Commissione inizia la discussione delle proposte di legge in titolo.
Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l’impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell’articolo 65, comma 2 del regolamento.
Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo, pervenendo alla definizione di un nuovo testo del progetto di legge n. 2131 approvato dal Senato, giungendo al trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall’Assemblea nella seduta del 12 maggio 2010.
In considerazione dell’urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, propone quindi che la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l’esame nella giornata odierna.
La Commissione concorda.
Valentina APREA, presidente, dichiara aperta la discussione generale sui provvedimenti in titolo.
Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, illustra le proposte di legge in titolo, ricordando il proficuo lavoro svolto dalla Commissione. Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell’esame in sede referente, al quale sono abbinate le proposte di legge n. 1192 e n. 2317.
Il sottosegretario Guido VICECONTE concorda con il provvedimento in esame che condivide.
Valentina APREA, presidente, sulla base di quanto richiesto dal relatore, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell’esame in sede referente al quale sono abbinate le proposte di legge n. 1192 e n. 2317.
La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7aCommissione permanente del Senato, adottato nel corso dell’esame in sede referente (vedi allegato 3, in fondo alla pagina).
Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.
Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14.30 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.
La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.35.
Valentina APREA, presidente avverte che non sono stati presentati emendamenti e ordini al giorni al testo base in esame.
Dà quindi conto dei deputati in missione e delle sostituzioni.
Fabio EVANGELISTI (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, rilevando che con esso si prevede un percorso formativo anche per i laureati in scienze motorie.
Sabina ROSSA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, ricordando peraltro che con tale provvedimento non si risolvono tutti i problemi, dato che è necessario definire in modo più puntuale il profilo professionale dei laureati in scienze motorie, anche tenendo conto delle sperimentazioni effettuate.
Valentina APREA, presidente, sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalla Commissione, che ha anche svolto un’apposita missione di approfondimento all’estero sui temi oggetto del provvedimento.
Antonio PALMIERI (PdL), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.
Giovanni LOLLI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, è favorevole al provvedimento, pur sottolineando che non tutti i problemi sono stati risolti. È necessario definire infatti un provvedimento che definisca in modo puntuale la figura professionale dei laureati in scienze motorie.
Valentina APREA, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento.
Ricorda che, trattandosi di un progetto di legge consistente in un solo articolo, a norma dell’articolo 87, comma 5, del Regolamento, non si fa luogo alla votazione dell’articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso.
Indice quindi la votazione finale per appello nominale.
La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell’esame in sede referente, adottato come testo base, risultando quindi assorbite le proposte di legge n. 1192 e n. 2317 (vedi allegato 3, in fondo alla pagina).
La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 3

Abrogazione dell’articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie C. 2131 (approvata dalla 7aCommissione permanente del Senato) e abbinate C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.
NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. L’articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:
  • a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
  • b) l’accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;
  • c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

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